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Legislazione gru su autocarro



Legislazione gru su autocarro: costruzione e installazione UNI EN 12999:09 Apparecchi di sollevamento Gru caricatrici.
La Norma non è ancora stata recepita dalla Gazzetta Ufficiale dell'unione Europea. 
Il riferimento Normativo principe per l'applicazione delle gru per autocarro, qualsiasi marca esse siano quali per esempio Fassi, Amco Veba, Liv H., Cranab, Maxilift. Norma riferita ad allestimenti su camion, fissi a terra, casi particolari. La norma UNI EN 12999:09 dovrebbe quindi sostituire l'edizione del 2005 "Apparecchi di sollevamento: gru caricatrici", ma per il momento è ancora in fase di "istruttoria" e "rivisita del testo finale".
 Nella Gazzetta Ufficiale del 19.02.2010 e' stato pubblicato il decreto di recepimento della nuova direttiva macchine: DECRETO LEGISLATIVO 27 gennaio 2010, n. 17 Attuazione della direttiva 2006/42/CE, relativa alle macchine e che modifica la direttiva 95/16/CE relativa agli ascensori.
GU n. 41 del 19-2-2010 - Suppl. Ordinario n.36
Note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/03/2010

Trasporti eccezionali nuove tariffe oneri ANAS



E’ stata rinviata al 1° novembre 2009 l’entrata in vigore i nuovi importi degli oneri di istruttoria Anas per la richiesta delle autorizzazioni ai trasporti eccezionali; inizialmente la data fissata era il 1° ottobre 2009
Di seguito riportiamo il comunicato ANAS di rilascio Autorizzazione dei trasporti eccezionali in applicazione dal 01.10.2009. In allegato anche il nuovo Tariffaro Ottobre 2009.

Il trasporto di rifiuti con formulario esclude l’obbligo della scheda di trasporto DM 554 2009



Notizia per i Clienti utilizzatori di Caricatori per la raccolta di rifiuti.
Il Ministero dei Trasporti ha chiarito che i trasporti di rifiuti effettuati con formulario, come previsto dalla specifica normativa, non deve essere integrato dalla scheda di trasporto in quanto è considerato “documento equipollente”.
In allegato legislazione chiarificatrice

Legislazione gru su autocarro: costruzione e installazione



Riportiamo i riferimenti legislativi per l'applicazione delle gru per autocarro, qualsiasi marca esse siano, riferite ad allestimenti su camion, fissi, particolari. UNI EN 12999:05

Differenza fra: Carta qualificazione Conducente e Carta di qualificazione del Conducente



Proviamo a fare un po’ di chiarezza: prima di tutto bisogna dire che non esistono quattro tipi di carte, ma due:
- Carta del Conducente detta anche Carta Tachigrafica del Conducente
- Carta di qualificazione del conducente, spesso detta Patente professionale

Formazione accelerata per conseguire la carta di qualificazione del conducente



Con il decreto del 16 ottobre 2009 (clicca su link a lato) il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha fornito le disposizioni applicative per la formazione accelerata volta al conseguimento della carta di qualificazione del conducente per il trasporto di merci e persone.
Il provvedimento ha riordinato i precedenti provvedimenti, unendo in un unico testo tutte le disposizioni relative alla formazione per il conseguimento della carta di qualificazione del conducente.
Formazione accelerata.
Qualificazione iniziale: il decreto del 16 ottobre 2009 prevede che l’aspirante conducente, in luogo delle 280 ore normali di corso, possa a determinate condizioni seguire un corso accelerato di 140 ore, delle quali 10 di guida individuale; per la guida individuale è data la possibilità di effettuare un massimo di 4 ore delle 10, oltre che su un terreno speciale, anche su un simulatore di alta qualità.
Conseguimento carta anche per l'altro settore, da parte di chi ne è già in possesso.
Per i conducenti già titolari di carta di qualificazione del conducente per il trasporto merci, che desiderino conseguire anche la carta di qualificazione del conducente per il trasporto di passeggeri, o viceversa, la qualificazione iniziale accelerata è di 35 ore, di cui 2,5 ore di guida individuale.
Alla fine dei corsi, sia di 280 ore che di 140 ore, il conducente deve sostenere un esame sulle materie indicate nell’allegato I del D. Lgs. n. 286/05.

Rialzo dei punti sulla patente di guida: codice della strada



Nuovo Codice della Strada. Patente a punti e bonus biennale.
Dal 1° luglio 2009 scatta un ulteriore bonus di due punti patente per i conducenti con almeno 20 punti di dotazione.
Ai sensi del comma 5 dell’art. 126 bis del Nuovo Codice della Strada, per tutti i conducenti con almeno venti punti, è scattato con il 1° luglio 2009 il bonus di due punti, che porta a 26 la disponibilità totale per coloro che nei sei anni precedenti non hanno violato norme che prevedono la decurtazione di punti (due punti sono già stati aggiunti rispettivamente nel 2005 e nel 2007).
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha attivato un numero telefonico che permette di conoscere il punteggio associato alla propria patente: il numero è 848 782782.
Inoltre, sempre il comma 5 del citato art. 126 bis del nuovo Codice della Strada prevede anche un meccanismo di ripristino della dotazione base di 20 punti a coloro che, per un periodo di due anni dall’ultima violazione, non abbiano commesso altre infrazioni con sottrazione del punteggio, ad esclusione tuttavia di coloro che hanno perso l’intero punteggio.


Guida in stato di ebbrezza: tabella indicativa del Ministero 09.2008



Per chi guida gli autocarri ed i veicoli in genere:
Allegata tabella per la stima delle quantità di bevande alcoliche che determinano il superamento del tasso alcolemico legale per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro. Art. 6 decreto legge 3 agosto 2007 n. 117 conbertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 2 ottobre 2007 n. 160).

Nuovo Codice della Strada. Modifiche 8 Agosto 2009



La legge 15 luglio 2009 n. 94 (“Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, pubblicata sul S.O. alla G.U. n. 170 del 24 luglio 2009 e validità dall’8 agosto 2009), ha introdotto diverse modifiche alle disposizioni del nuovo Codice della Strada.
- Vengono inasprite le sanzioni in caso di guida in stato di ebbrezza o sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, se commesse tra le ore 22 e le ore 7;
- è prevista la confisca dei veicoli che circolano con contrassegni assicurativi contraffatti e la sospensione per un anno della patente per colui che li ha contraffatti;
- per infrazioni commesse al Codice della Strada a bordo di veicoli per i quali non serve la patente di guida ma della quale il conducente risulta comunque munito, sulla stessa verranno applicate le decurtazioni di punti previste per le singole infrazioni;
- vengono aumentate di un terzo le sanzioni pecuniarie per violazioni commesse tra le ore 22 e le ore 7 relativamente ai limiti di velocità, precedenza, mancato rispetto della segnaletica, distanza di sicurezza tra veicoli, cambio di direzione o corsia di marcia, durata della guida per autobus ed autocarri, comportamento della circolazione, documenti di viaggio per veicoli sprovvisti di cronotachigrafo;
- è introdotta una sanzione da 500 euro a 1.000 euro per chi, da veicoli fermi o in movimento, getta rifiuti sulle strade pubbliche.

Codice della strada: ancora inasprimento delle sanzioni



Nuovo Codice della Strada. Inasprimento sanzioni per determinate violazioni. DL n. 92 23 maggio 2008.
All’art. 186, guida in stato di ebbrezza con tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 g/l, pur mantenendo ferma la sanzione pecuniaria da 800 euro a 3.200 euro, vi è l’inasprimento dell’arresto che passa da fino a 3 a fino a 6 mesi; se il tasso è superiore al limite di cui sopra, con una sanzione invariata da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto passa da un periodo fino a 6 mesi ad un periodo da 3 mesi ad un anno.
Il conducente che si rifiuta di sottoporsi al testo del tasso alcolemico, riceverà ora un’ammenda da 1.500 a 6.000 euro e l’arresto da 3 mesi ad un anno (la sola vecchia sanzione andava da 2.500 euro a 10.000 euro).
Guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope: l’ammenda è ora da 1.500 euro a 6.000 euro e l’arresto da 3 mesi ad 1 anno, mentre la vecchia sanzione andava da 1.000 euro a 4.000 euro e l’arresto fino a 3 mesi.
Il mancato rispetto dell’obbligo di fermarsi in caso di incidente con danno alle persone, di cui all’art. 189 del Codice della Strada, è ora punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni (contro la precedente disposizione che prevedeva la reclusione da 3 mesi a 3 anni).
Il mancato rispetto dell’obbligo di prestare l’assistenza alle persone ferite in caso di incidente, sempre previsto dall’art. 189 del Codice, è punito ora con la reclusione da 1 anno a 3 anni, contro il precedente periodo che andava da 6 mesi a 3 anni.
Inoltre se si verifica un sinistro con omicidio colposo commesso da soggetto in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze psicotrope o stupefacenti, il giudice applica la sanzione amministrativa della revoca della patente.

Segnalazione anticipata delle postazioni autovelox: modalità, Agosto 2007



15 Agosto 2007: modalità di Segnalazione anticipata delle postazioni autovelox, da parte dei Tutori dell'ordine.

Strisce retroriflettenti e paraspruzzi per autocarri, Febbraio 2007



Notizia allegata

Presa di forza e Carta di Circolazione - Febbraio 2007



Presa di forza degli autoveicoli: modalità di aggiornamento sulla Carta di circolazione.

Specchi retrovisori autocarri: obbligo di aggiornamento



DM 11 novembre 2008

Con decreto del Ministero dei trasporti dell’11 novembre 2008 (pubblicato sulla G.U. n. 278 del 27 novembre 2008), sono state impartite le disposizioni applicative del DM 11 gennaio 2008 relative all’adeguamento degli specchi per alcuni autoveicoli commerciali e camion.
Il provvedimento è relativo all’installazione degli specchi per la visione indiretta (specchi retrovisori grandangolari della classe IV e specchi retrovisori di avvicinamento della classe V), dal lato del passeggero, sui veicoli commerciali delle categorie N2 ed N3, ovvero quelli con massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (non omologati ai sensi di un precedente provvedimento sugli specchi, quale il DM 19 novembre 2004), veicoli che ne dovranno quindi essere dotati a partire dal 1° aprile 2009, tuttavia con alcune esenzioni di seguito specificate.
Non rientrano nelle disposizioni in oggetto i veicoli immatricolati per la prima volta dal 26 gennaio 2007 in quanto già conformi alle disposizioni sulla visione indiretta (di cui al DM 19 novembre 2004).
Con il decreto dell’11 novembre 2008 (testo in allegato) viene stabilito che l’adeguamento dei citati veicoli può avvenire solo dalle officine specificatamente autorizzate a ciò e che gli stessi sono soggetti a visita e prova per l’aggiornamento della carta di circolazione, visita e prova che può essere effettuata in occasione della revisione annuale.
L’officina di Ormet S.p.A. è in grado di effettuare tale adeguamento.

Cronotachigrafo anche per autocarri leggeri e veicoli trasporto persone. Regolamento (CE) n. 68/2009



Cronotachigrafo anche per autocarri leggeri e veicoli trasporto persone. Il Regolamento (CE) n. 68/2009 del 23 gennaio 2009 prevede l’introduzione dell’obbligo di un dispositivo simile al cronotachigrafo anche per gli autocarri ed autobus leggeri (nonchè autovetture).
L’apparecchio, che viene definito come adattatore, ovvero un elemento dell’apparecchio di controllo che fornisce un segnale costantemente rappresentativo della velocità del veicolo e/o della distanza percorsa, riguarda i veicoli fino ad oggi esclusi dall’obbligo del cronotachigrafo, ovvero gli autocarri aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t. ed i veicoli per trasporto persone con un numero di posti massimo di otto posti a sedere oltre al sedile del conducente, rispettivamente N1 ed M1 (quindi autovetture comprese, salvo successive indicazioni diverse), che sono stati immatricolati per la prima volta tra il 1° maggio 2006 ed il 31 dicembre 2013.
La validità di tali disposizioni è fissata in 6 mesi dalla data di pubblicazione del regolamento comunitario, quindi dal 24 luglio 2009: il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti dovrà ora fornire i necessari chiarimenti operativi affinchè le imprese interessate possano adeguare i loro veicoli.

Controlli manomissione cronotachigrafo. Direttiva n. 2009/4/CE



La Commissione UE ha adottato la direttiva n. 2009/4/CE (pubblicata sulla G.U.C.E. n. L 21 del 24 gennaio 2009), con la quale viene previsto che nell’ambito dell’attività di controllo su strada dei tempi di guida/sosta/riposo, le autorità preposte dovranno verificare anche che nei veicoli non siano installati eventuali dispositivi tesi a distruggere, sopprimere, manipolare o alterare dati, oppure intesi ad interferire con qualsiasi parte dello scambio elettronico di dati tra i componenti dell’apparecchio di controllo, oppure che ostacolano o alterano gli stessi dati.
La nuova direttiva dovrà essere recepita dagli Stati membri entro il 31 dicembre 2009.

Lista di controllo dei tempi di guida e riposo conducenti



La normativa sul cronotachigrafo analogico/digitale e sui tempi di guida
in allegato la lista di controllo relativa ai "controlli su strada in materia di autotrasporto

Circolazione e sicurezza stradale. Cronotachigrafo analogico per autocarri ed autobus. Allungamento periodo conservazione dischi a bordo dal 1° gennai



Dal 1° gennaio 2008 i dischi di registrazione cartacei da tenere a bordo dovranno essere relativi ai 28 giorni precedenti (oltre alla giornata in corso), equivalenti ai giorni di registrazione nella memoria della carta-conducente del cronotachigrafo digitale.
Resta inoltre invariata la disposizione che prevede che il conducente, se dotato di card per il cronotachigrafo digitale, deve averla sempre con sé anche se guida un veicolo con cronotachigrafo analogico; inoltre, nel caso di guida nel periodo di riferimento di veicoli con cronotachigrafo sia digitale che analogico, sarà necessario disporre, ovvero conservare a bordo del veicolo dotato di apparecchio digitale, anche i dischi relativi alle registrazioni effettuate quando era alla guida di un veicolo con apparecchio analogico, nonché gli eventuali tabulati con le annotazioni manuali previste in caso di guasto dell’apparecchio analogico o digitale.
Invariato è invece il periodo di conservazione in azienda dei dischi cartacei, pari ad almeno un anno dalla data di utilizzazione.
A lato potete scaricare un opuscolo guida.

Obbligo limitatore di velocità per determinati autocarri ed autobus, Gennaio 2008



Obbligo limitatore di velocità per determinati autocarri ed autobus "leggeri" dal 1° gennaio 2008.
Il 1° gennaio 2008 è l’ultima data di adeguamento all’obbligo del limitatore di velocità per gli autocarri di categoria N2 di massa complessiva compresa tra oltre 3,5 t. e fino a 7,5 t., utilizzati solo in ambito nazionale ed immatricolati dal 1° gennaio 2005.
A lato si può scaricare la notizia completa

Utilizzo del tachigrafo: casi di esenzione, Giugno 2007



MINISTERO DEI TRASPORTI - DECRETO 20 Giugno 2007
Esenzione dall'obbligo di rispetto dei tempi di guida e di riposo nel settore dei trasporti stradali e dall'obbligo di dotazione ed uso dell'apparecchio di controllo previsto dal regolamento (CEE) 3821/85 e successive modificazioni.
(G.U. n. 236 del 10-10-2007 )

Controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali



DM 19 marzo 2001 - Recepimento della direttiva 2000/30/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 giugno 2000 relativa ai controlli tecnici su strada dei veicoli commerciali circolanti nella Comunità.
(G.U. n. 77 del 02-04-2001)

Austria: divieti integrativi di circolazione 2010 mezzi pesanti



 Calendario dei Divieti integrativi estivi mezzi pesanti in Austria
Notizia del 29 Marzo 2010

Le nuove date riguardano le giornate del 2 giugno e 24 dicembre 2010 e tutti i sabati di luglio ed agosto per le autostrada A/12 ed A/13 (Kufstein-Innsbruck-Brennerpaß) per i soli veicoli diretti in Italia (o che la devono attraversare) e la A/4 che porta da Vienna al confine ungherese; per gli stessi sabati estivi è interdetto il transito anche su alcune strade federali.

Divieto generale

In Austria, il fermo dei mezzi pesanti è valido dalle ore 15 del sabato alle ore 22 della domenica, festivi dalle ore 0 alle ore 22 quali il 3 giugno ed il 15 agosto.

Austria: dal 2010 nuovo sistema pedaggio autostradale per autocarri ed autobus



Dal 1° gennaio 2010, il pedaggio elettronico autostradale in Austria per autocarri ed autobus sarà differenziato anche in base al grado di inquinamento del veicolo; l’Austria introdurrà un nuovo sistema di tassazione a chilometro per gli autocarri e gli autobus che circolano sulla rete autostradale e delle superstrade, che quindi innova quello già in vigore.
Si ricorda che il pedaggio autostradale austriaco è riscosso esclusivamente in forma elettronica, attraverso l’apposita Go-Box che si deve installare a bordo del veicolo ....... vedere la notizia a lato

Austria. Dal 2010 nuovo sistema pedaggio autostradale per autocarri ed autobus



Da 1° gennaio 2010 entra in vigore in Austria il nuovo sistema di calcolo del pedaggio autostradale per autocarri ed autobus. (regolamento n. 232, pubblicato sulla G.U. austriaca del 20 luglio 2009, il Ministro per il traffico, innovazione e tecnologia di Vienna).
Il nuovo sistema prevede un pedaggio differenziato per categoria Euro di inquinamento del veicolo, oltre che per numero degli assi, stabilendo un aumento del 10% delle tariffe per le classi Euro 0/1/2/3, una riduzione del 4% per le classi Euro 4/5, una riduzione del 10% per le classi Euro 6 ed EEV rispetto alle tariffe oggi in vigore.
Attualmente, il pedaggio è pari ad euro 0,158 per i veicoli a due assi, euro 0,2212 per i veicoli a 3 assi, euro 0,3318 per i veicoli a 4 o più assi.
Dal 1° gennaio 2010, si avranno le seguenti tariffe:
- veicoli a due assi: Euro 0/3, € 0,174 – Euro 4/5, € 0,152 - Euro 6/EEV, € 0,142;
- veicoli a tre assi: Euro 0/3, € 0,2436 – Euro 4/5, € 0,2128 - Euro 6/EEV, € 0,1988;
- veicoli a quattro o più assi: Euro 0/3, € 0,3654 – Euro 4/5, € 0,3192 - Euro 6/EEV, € 0,2982;
Lo stesso nuovo sistema viene applicato ai pedaggi particolari previsti per i tratti alpini, le cui tariffe precise sono esplicitate nel regolamento n. 232 allegato.
Va precisato che le tariffe 2010 sopra indicate non sono quelle definitive, dal momento che in autunno 2009 scatterà l’aggiornamento anche delle tariffe attualmente in vigore in base al tasso di inflazione annuale registrato in Austria (luglio 2009 su agosto 2008); inoltre, gli autotreni/autoarticolati Euro 0/1/2 non possono viaggiare sulla A/12 in Tirolo.
L’implementazione del nuovo sistema di calcolo della tariffa di pedaggio autostradale (numero degli assi + classe Euro) si basa sulla direttiva europea n. 1999/62/EC (eurovignetta) che prevede la possibilità di modulare il pedaggio in funzione della classe di emissione dei veicoli, con l’intento di “premiare” i veicoli meno inquinanti, penalizzando al contempo quelli più inquinanti.
Come tale, è necessario che i veicoli in transito/destinazione Austria si presentino ad un “Punto Go” (punti di assistenza) dal momento che, come gli altri dati del veicolo, anche la classe Euro di inquinamento è nella Go-Box (l’apparecchio tipo “Telepass” per l’esazione elettronica del pedaggio) che si trova a bordo del veicolo.
La dichiarazione viene fatta direttamente dal conducente tramite il libretto del mezzo dove è ricavabile la normativa Euro e il conducente riceverà una conferma di dichiarazione dal Punto Go dove saranno presenti tutti i dati dell’autocarro o dell’autobus.
E’ consigliabile che il conducente controlli, una volta a bordo, che anche nella Go-Box sia rilevata la classe Euro corretta. Il calcolo con la tariffa adeguata alla categoria Euro di appartenenza sarà immediatamente attivo una volta eseguito l’aggiornamento. Ogni cambiamento-conferma della classe Euro deve essere provato da un documento ufficiale (carta di circolazione) .
Il conducente e l’impresa di trasporto sono considerate corresponsabili per eventuali errori contenuti nella dichiarazione della classe euro. In caso di dichiarazione errata, l’Asfinag addebiterà una sanzione di euro 110 per ogni giorno che il mezzo avrà transitato beneficiando della tariffa-pedaggio errata.





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